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Messi notificatori – condannato il Comune di Catania

Con sentenza del 25 gennaio 2023, il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania ha condannato il Comune di Catania al pagamento delle somme, per circa complessivi 70 mila euro, dovute a 23 messi notificatori comunali per l’attività di notifica degli avvisi di accertamento svolta per conto dell’Agenzia delle Entrate di Catania per l’anno 2017.

Il Comune di Catania aveva stipulato una convenzione con l’Agenzia delle Entrate, per la notifica da parte dei messi notificatori comunali degli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia, che avrebbe corrisposto al Comune anche le somme per la retribuzione del personale impegnato in detta attività.

Non avendo percepito alcuna somma per l’attività di notifica di oltre 53 mila atti nell’anno 2017, un gruppo di messi notificatori si è rivolto al Tribunale del lavoro di Catania.

Accogliendo il nostro ricorso , il Giudice del lavoro dott.ssa Rita Nicosia ha rilevato come le somme corrisposte dall’Agenzia delle Entrate al Comune di Catania fossero da ritenersi vincolate per la retribuzione del personale impegnato nell’attività di notifica.

La quota relativa alle spese del predetto personale, essendo riservata al pagamento dei compensi dei lavoratori aderenti al progetto … recita la sentenza … ha senz’altro natura retributiva, senza che l’ente resistente conservi margini di discrezionalità nell’utilizzo delle risorse all’uopo etero finanziate da altri soggetti provvedendo questi ultimi al preventivo trasferimento di esse ovvero, come nella specie, al successivo rimborso dell’intero costo dell’incentivo offerto al personale impiegato, in quanto il parametro di sostenibilità finanziaria non può che essere determinato attraverso l’epurazione di un corrispondente valore della spesa e dell’entrata, essendo esse di neutrale impatto sul bilancio dell’ente e, nella specie, a monte, nei limiti della quota stabilita nel 30% del rimborso spese di notifica, asservite a coprire l’intero incentivo riservato al personale aderente al progetto e non a tutto il personale in servizio“.

Peraltro, essendo un’attività prestata prima della dichiarazione di dissesto del Comune, non poteva ritenersi che i relativi crediti dei lavoratori dovessero essere assorbiti dalla procedura affidata all’Organismo Straordinario di Liquidazione.

va sottolineato … prosegue il Tribunale di Catania … che al tempo in cui è stato deliberato il progetto, eseguita l’attività notificatoria e sin anche incassate dal Comune le somme corrisposte dall’Agenzia delle Entrate lo stato di dissesto dell’ente locale non era stato dichiarato, sicché non era precluso all’ente procedere allo stanziamento di risorse variabili quali quelle della lett. f) del comma 67 entro l’importo già previsto nell’anno precedente.
Né può ritenersi condivisibile la lettura dell’art. 254 comma 4 TUEL proposta dall’Amministrazione convenuta in quanto tale norma è funzionale ad attribuire rilievo a situazioni debitorie non ritualmente rilevate, in disparte che l’ente, sia o meno in condizioni di deficitarietà strutturale, non ha interrotto l’attività amministrativa e solo ove dissestato, nel dispiegarsi di essa, incontra i limiti espressamente fissati dal legislatore, come nella fattispecie della contrattazione decentrata
“.

Condividendo le nostre tesi difensive, il Tribunale di Catania ha quindi condannato il Comune di Catania al pagamento dei compensi incentivanti maturati dai messi notificatori ricorrenti per l’impegno di produttività realizzato, oltre interessi e rivalutazione entro i limiti di legge.

Immagine di copertina tratta da www.formel.it

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