Se quello dell’anonimato è uno dei principi fondamentali da rispettare in tema di prove concorsuali, ci sono casi in cui la giurisprudenza ammette alcune deroghe.
Con sentenza del 23 febbraio 2026, dovendo decidere su un ricorso proposto da una candidata esclusa da una procedura concorsuale per aver apposto la propria firma leggibile nel foglio contenente le risposte della prova scritta a quiz, il Tar Catania ha avuto modo di affrontare il tema del rispetto del principio dell’anonimato nelle prove scritte del concorso.
La ricorrente sosteneva che, in quanto la prova scritta era articolata in quesiti a risposta multipla, con punteggi predeterminati, in questo caso non era necessario il rispetto del principio dell’anonimato, dovendo questo ritenersi applicabile solo nelle ipotesi di comuni prove scritte a risposta aperta, dove la commissione esaminatrice mantiene la propria discrezionalità tecnica nel valutare l’elaborato.
Accogliendo le nostre tesi difensive nell’interesse dei controinteressati chiamati in giudizio, il Tar Catania ha chiarito che il principio dell’anonimato si atteggia diversamente a seconda del tipo di selezione prescelta:
– nel caso di selezione mediante quiz a risposta multipla, con punteggi predeterminati e correzione immediata tramite sistemi automatizzati, essendo escluso ogni margine di discrezionalità valutativa, il principio dell’anonimato deve mirare a prevenire ogni possibilità di scelta nell’assegnazione dei test ai singoli candidati, nonché ogni possibilità di sostituzione e manipolazione del foglio risposta e dell’esito della correzione automatica; in conseguenza, diventa irrilevante in sé l’identificazione del candidato, che anzi può facilitare le procedure informatizzate e le regole di condotta prudenziali si spostano dagli adempimenti materiali, che commissari, operatori e concorrenti sono tenuti ad adottare per evitare l’identificazione dei candidati, alle procedure informatizzate che garantiscano il massimo di sicurezza dell’automazione nell’individuazione dei quesiti e nella correzione degli stessi, nonché alle procedure seguite dagli operatori nel momento in cui il foglio risposta sia stato compilato e, in quello successivo, in cui si procede alla stampa;
– nel caso di valutazione di stampo comparativo degli elaborati originali effettuata dalla commissione di concorso, basata su un giudizio discrezionale sindacabile entro i ristretti confini della discrezionalità tecnica, il principio dell’anonimato deve invece salvaguardare a priori ogni possibile riconoscimento del candidato.
Nel caso deciso dal Tar Catania, in cui la valutazione degli elaborati era stata effettuata dalla Commissione di concorso, senza l’ausilio di sistemi automatizzati, è stato evidenziato che l’apposizione della firma costituisce fatto astrattamente idoneo a costituire segno di riconoscimento e, quindi, circostanza giustificativa dell’esclusione del candidato, senza che sia necessario accertare se vi sia stato un concreto sviamento della procedura di correzione, essendo sufficiente la mera astratta possibilità dell’avverarsi di tale circostanza.
foto di copertina tratta da gnews.it


