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Concorsi pubblici: per il CGA la domanda cartacea è equipollente a quella telematica

Il protocollo generale costituisce il canale di ingresso di tutta la corrispondenza del Comune e, come tale, secondo le ordinarie regole, deve consentire l’individuazione di ciascun documento in modo inequivocabile e non modificabile.

Sulla scorta di detto principio generale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana con sentenza del 19 febbraio 2026, annullando la decisione di primo grado del Tar Catania, ha dichiarato illegittima l’esclusione di due candidate da una procedura di progressione verticale interna indetta da un comune siciliano.

In particolare, a fronte della previsione del bando che richiedeva la presentazione della domanda di partecipazione al concorso a mezzo pec o tramite il concorso interno, quattro aspiranti su cinque avevano presentato la domanda mediante modulo cartaceo depositato al protocollo generale dell’Ente.

A fronte della mancata ammissione al concorso, ritenuta legittima dal Tar in primo grado, accogliendo le nostre tesi difensive, il CGA ha ribaltato la decisione riammettendo al concorso le candidate escluse.

Secondo il CGA, in particolare, la fissazione a pena di esclusione di modalità formali – quand’anche telematiche – nella presentazione delle domande in tanto si giustifica in quanto sia ragionevole e funzionale a realizzare effettive esigenze dell’Ente che le impone: giacché le forme, per essere legittime, non possono mai essere fini a se stesse, ma devono sempre avere come scopo la semplificazione o la facilitazione dello svolgimento dell’attività cui sono serventi. Il Giudice amministrativo di appello ha quindi ritenuto illegittimo il diniego dell’equipollenza delle domande presentate direttamente al protocollo generale rispetto a quelle inoltrate per via informatica, in assenza di alcuna comprensibile esigenza per l’amministrazione di non ammetterle alla selezione; e con determinazione ostativa lesiva, al contempo, sia degli interessi privati di una molteplicità di dipendenti a concorrere, sia di quello pubblico non soltanto alla massima partecipazione dei candidati alla selezione, ma perfino alla copertura della maggior parte dei posti disponibili.

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