Il limite massimo di età di 30 anni per l’accesso al concorso per commissario della Polizia di Stato è illegittimo.
Lo ha deciso la quarta sezione del Consiglio di Stato con sentenza del 19 gennaio 2026, dopo un lungo ed articolato iter giudiziario in cui siamo intervenuti ad adiuvandum nell’interesse di un aspirante commissario di Polizia, che ha proposto ricorso al Tar Lazio avverso la sua mancata ammissione al concorso per aver superato di soli due mesi il limite massimo di età fissato dal bando in 30 anni.
Il fatto.
In seguito al ricorso proposto da un aspirante commissario di Polizia, non ammesso al concorso per aver superato il limite massimo di età di 30 anni fissato dal bando e dal decreto del Ministero dell’Interno n. 103 del 13 luglio 2018, dopo il diniego espresso in primo grado da parte del Tar Lazio, siamo intervenuti nel giudizio di appello, avendo un interesse diretto alla decisione per le inevitabili ricadute su tutti gli altri giudizi pendenti.
Analizzando con maggiore attenzione i profili di illegittimità delle disposizioni che limitavano l’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia e, dubitando della compatibilità delle disposizioni interne di cui al D.Lvo 334/2000 con i principi comunitari di cui alla direttiva 2000/78/CE e con l’art. 21 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, il Consiglio di Stato aveva rimesso la questione alla Corte di Giustizia UE, chiedendo se effettivamente le disposizioni nazionali si ponessero in contrasto con il diritto eurounitario prevedendo detto limite per la partecipazione al concorso per commissario di Polizia.
Con sentenza del 17 novembre 2022, la Corte di Giustizia aveva quindi evidenziato che, in linea di principio, il raggiungimento dei 30 anni alla data di iscrizione al concorso non fosse incompatibile con l’esercizio delle funzioni di commissario di polizia e, di conseguenza, che detto limite fosse sproporzionato, laddove le funzioni effettivamente esercitate dai commissari non richiedono capacità fisiche particolari o, qualora siffatte capacità fisiche fossero effettivamente richieste, se tale limite, pur perseguendo una finalità legittima, imporrebbe un requisito sproporzionato, rimettendo al giudice nazionale il compito di verificare se l’attività prevalente e concretamente svolta richieda o meno siffatte capacità fisiche particolari.
Alla luce delle indicazioni della CGUE, sulla base della relazione depositata dal Ministero dell’Interno, abbiamo quindi evidenziato nella nostra memoria difensiva come il limite di 30 anni fissato dalla normativa interna dovesse ritenersi una misura sproporzionata e discriminatoria, tenuto conto delle effettive funzioni esercitate dai commissari di Polizia.
Il Consiglio di Stato ha quindi esaminato le funzioni effettivamente esercitate dai commissari , per stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia o meno un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, tenendo conto “delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie”.
In esito all’istruttoria, e dopo la discussione all’udienza pubblica del 27 novembre 2025, i Giudici di palazzo Spada sono giunti alla conclusione di ritenere illegittimo il limite di 30 anni previsto per l’accesso al concorso per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo l’abbassamento dell’età massima, inizialmente prevista in 32 anni, inciderebbe negativamente sul principio di massima partecipazione ai concorsi pubblici, senza che ciò appaia giustificato alla stregua dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.
Infatti, il costo di restringere l’ambito dei partecipanti al concorso non appare ragionevolmente compensato dal beneficio minimo che sembra apportare l’unico effetto dell’abbassamento dell’età massima (ovvero l’ingresso nella carriera di commissario a personale di due anni più giovane, e quindi – in ipotesi – fisicamente un po’ più prestante).
Dall’altro, secondo il Consiglio di Stato, anche il possibile beneficio apportato dal personale più giovane non appare particolarmente rilevante se considerato in proporzione all’intera carriera di commissario, non giustificando, nemmeno sotto questo profilo, il costo della limitazione della platea dei partecipanti al concorso.
Inoltre, dalla relazione del Ministero non è emersa in alcun modo prova della circostanza, sostenuta in giudizio dall’Amministrazione, che le funzioni del commissario di Polizia concretamente esercitate possano giustificare l’abbassamento dell’età di accesso al concorso, dal previgente limite di 32 anni al nuovo limite di 30.
foto di copertina tratta da www.siap-polizia.org


