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Concorsi pubblici: quando il modulo di domanda è incompleto. La nostra vittoria al Tar Milano.

Se il modulo di domanda per la partecipazione ad un concorso non prevede uno dei titoli di riserva previsti dalla legge e dallo stesso bando di concorso, dichiarare in domanda il possesso di diverso titolo di riserva, sebbene simile, equivale a rendere una dichiarazione mendace, essendo invece necessario segnalare tempestivamente l’anomalia all’amministrazione rivendicando il riconoscimento del titolo posseduto.

Questo è quanto recentemente stabilito dal Tar Milano con la sentenza del 26.11.2025.

Il caso

Un aspirante al concorso per docenti di scuola secondaria che aveva prestato servizio nell’esercito quale ufficiale in ferma prolungata, sebbene fosse espressamente prevista dal bando, non aveva potuto dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso il possesso della riserva dei posti di cui all’art. 678 comma 9 del D.Lvo 66/2010 quale ufficiale di complemento in ferma biennale, in quanto la specifica voce non era contemplata dal modulo di domanda predisposto dall’amministrazione.

Non potendo dichiarare altra riserva, quale quella prevista per i “Volontari in ferma breve o prefissata”, in quanto relativa alla differente ipotesi prevista dall’art. 1014 comma 1 del D.Lvo 66/2010, così come invece sosteneva l’amministrazione, il candidato aveva segnalato detta carenza nella domanda ed aveva richiesto a mezzo pec il riconoscimento della riserva di cui intendeva beneficiare.

Non avendo ricevuto alcun riscontro dall’amministrazione, il candidato si è quindi visto costretto a proporre ricorso al .Tar Milano.

In accoglimento delle nostre tesi difensive, l Giudice amministrativo ha evidenziato che deve essere distinto il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l’ammissione al concorso, rispetto a quello in cui la dichiarazione è volta all’assegnazione di un

maggior punteggio; in quest’ultima ipotesi, “una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria”.

Secondo il Tar, in particolare, sbarrare altra casella relativa a diversa tipologia di riserva, in assenza di quella effettivamente posseduta, avrebbe comportato proprio una dichiarazione mendace, con conseguente perdita della riserva stessa; pertanto erroneamente l’Amministrazione riteneva che il mancato riconoscimento della riserva fosse imputabile esclusivamente a responsabilità del ricorrente e non ad un problema di modulistica o di illegittimità dell’operato dell’amministrazione.

Tuttavia, accogliendo il nostro ricorso, il Tar Milano ha evidenziato che proprio nel rispetto del principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in base al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze degli eventuali errori e/o incompletezze nella compilazione della domanda e presentazione dei documenti, il ricorrente non ha barrato la casella della riserva, con il rischio di rendere una dichiarazione mendace e altresì consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni non veritiere secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ai fini dell’attribuzione del titolo di riserva posseduto, è stata quindi determinante la tempestiva segnalazione circa l’anomalia riscontrata nel modulo di domanda, richiedendo espressamente il riconoscimento del titolo posseduto che non era stato possibile dichiarare in seno alla domanda per la mancanza della relativa voce nel modulo predisposto dall’amministrazione.

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